Statuto

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Art.1
E’ costituita con Sede in Besozzo (VA), Via  Premunera  n° 17 l’Associazione di Volontariato denominata:
 “Associazione di Promozione Sociale Italia – Moldavia” in conformità al dettato della Legge n.266/91.
L’Associazione “Associazione di Promozione Sociale Italia
Moldavia” più avanti chiamata per brevità Associazione non ha scopo di
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Possono essere istituite sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

FINALITA’

Art.2
L’Associazione persegue il fine solidaristico nei confronti dell’infanzia disagiata della Repubblica Moldava.
L’Associazione è ispirata al volontariato solidale e alla
cooperazione sociale ed umanitaria tra l’Italia e la Repubblica
Moldova. L’obbiettivo prioritario dell’Associazione di Promozione
Sociale Italia – Moldavia è la diffusione ed il sostegno di progetti di
aiuto per l’infanzia tramite l’adozione a distanza.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione  potrà
inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e
metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie.

SCOPI

Art.3
L’associazione ha come scopi:

  • Promuovere e diffondere su tutto il territorio nazionale, progetti di adozione a distanza a favore di minori moldavi;
  • Contribuire, in proprio o in accordo con Enti, Istituzioni
    Nazionali e Sovranazionali, Associazioni o Società, allo sviluppo
    sociale, sanitario, culturale ed economico della Repubblica Moldova;
  • Divulgare su tutto il territorio nazionale manifestazioni
    ed iniziative a carattere culturale e di assistenza mediante convegni,
    mostre, rassegne di artigianato e di prodotti specifici moldavi.

L’associazione in quanto tale può svolgere
attività di cooperazione allo sviluppo. Per il raggiungimento dei
propri scopi istituzionali essa potrà, nel rispetto delle regole in
materia, curare la produzione e la stampa di pubblicazioni periodiche e
non.
Ogni provento dell’associazione, anche derivante da attività
commerciali marginali, o da altre forme di autofinanziamento, deve
essere destinato ai fini istituzionali.

ASSOCIATI

Art.4
Possono essere associati tutti coloro che si riconoscono nelle
finalità statutarie e che intendano impegnarsi per la loro
realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio
tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al
pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti
dall’assemblea.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al
Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il
rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato
per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso
l’aspirante socio, entro trenta giorni, ha la facoltà di presentare
ricorso all’assemblea che prenderà i esame la richiesta nel corso
della  sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.5

  • I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le
    attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di
    voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di
    svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo
eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art.6

La qualità di socio si perde:

  • per morosità;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte;
  • per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione
coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme
statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione
si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è
deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la
delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della
prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio
escluso, ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

Art.7
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di
sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un
loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non
hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad
essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta
intraprese dall’Associazione.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art.8

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e
gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento
o remunerazione, ma solo  rimborso delle spese sostenute in relazione
alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.9

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da
tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la
convoca: almeno una volta all’anno (entro il 30 aprile), per
l’approvazione dl rendiconto consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce
in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il
giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il 
giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate
mediante invio di lettera nonraccomandataa tutti i soci, anche se
sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea,
almeno 15  giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora la
sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del
dibattimento.L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e
straordinaria.

Art.10

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita
con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio
o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre  in seconda
convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero
degli intervenuti.Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per
l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a
scrutinio segreto su scheda.Le deliberazioni sono
immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario dell’Assemblea.

Art.11

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • elegge e revoca il presidente e i vice-presidenti;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità degli amministratori;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art.12

L’Assemblea straordinaria delibera sulla
modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla
devoluzione del patrimonio.Per le modifiche statutarie l’Assemblea
straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati
e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo
scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio,
l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Sono ammesse le deleghe. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di 5 membri  ad un massimo di 7 membri,  compre si il Presidente e i
Vice Presidenti, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica tre
esercizi ei suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta
che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta
scritta, con ordine del giorno, da almeno la metà dei consiglieri
oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 7 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene  la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque
riguardanti  le persone.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto
esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività
che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza
dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • nomina il tesoriere;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la
    relazione; il rendiconto economico efinanziario dell’esercizio
    trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti
    ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio
    preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente/ dalla Presidenza;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci.
  • Il Presidente nomina ad inizio di ogni seduta un
    Segretario. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte
    all’anno  mediante convocazione scritta del Presidente.

Art.15

In caso venga a mancare in modo irreversibile
uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga
attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse
esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL PRESIDENTE 

Art.16
Il Presidente è il legale
rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura
in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei
suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o
speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono
esercitate dal Vice Presidente vicario.In casi di oggettiva necessità
può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del
Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati
motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.

LA PRESIDENZA

Art.17

La Presidenza è composta dal Presidente e dai due VicePresidenti, dal Tesoriere e dal Segretario.
Essa cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.
La Presidenza, in casi di urgenza, può esercitare  i poteri del
Consiglio, salva ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile. 

IL TESORIERE

Art.18
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la
tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e
preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare
con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o
estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare
prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e
qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi
statutari.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.19
Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e
professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il
collegio rimane in carica tre esercizi  per lo stesso tempo del
Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori, almeno
trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e
lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e
preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta
relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.20
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno


Art.21
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b)contributi dei privati, dello Stato, di Enti, di Organismi
internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
c)donazioni e lasciti testamentari;
d)rimborsi derivanti da eventuale attività commerciali e produttive marginali;
f)ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’ Associazione.


Art.22
Il patrimonio sociale è costituito da:
a)beni immobile e mobili;
b)azioni,obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni,lasciti o successioni;
d)altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi
vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità
dell’ Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di
dimissioni, esclusioni o morte di un socio,la sua quota sociale rimane
di proprietà dell’ Associazione.


SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI


Art.23
Lo scioglimento dell’ Associazione viene deciso dall’ Assemblea
che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell ‘art.12 del
presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’
Associazione ,dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di
Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso
possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


NORMA FINALE


Art.24
Il presente Statuto deve essere osservato come atto
fondamentale dell’ Associazione. Per quanto non vi viene espressamente
previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia.